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Regime forfettario (L.190/2014)

Regime forfettario (L.190/2014) - Servizi amministrativi e fiscali

Versione aggiornata al 21/10/2022

 

Il regime fiscale agevolato per autonomi (o forfetario) è fruibile dalle persone fisiche esercenti attività d'impresa e di arti o professioni (art. 1 co. 54 della L. 190/2014), ivi incluse le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria (circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 9, § 2.2). Ne sono escluse le società di persone ed i soggetti equiparati di cui all'art. 5 del TUIR. 

Requisiti d'accesso

Il regime è applicabile se, con riferimento all'anno precedente, sono nel contempo soddisfatti i seguenti requisiti (art. 1 co. 54 della L. 190/2014).

 

Requisiti d'accesso
Ricavi conseguiti o compensi percepiti, ragguagliati ad anno, di ammontare non superiore a 65.000 euro.
Sostenimento di spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per:
  • lavoro accessorio (art. 70 del DLgs. 276/2003);
  • lavoratori dipendenti;
  • collaboratori di cui all'art. 50 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR, anche se assunti secondo la modalità riconducibile ad un progetto ai sensi degli artt. 61 ss del DLgs. 276/2003;
  • utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro (art. 53 co. 2 lett. c) del TUIR);
  • somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore medesimo o dai suoi familiari (art. 60 del TUIR).

Compensi a titolo di diritto d'autore

I compensi percepiti a titolo di diritti d'autore (art. 53 co. 2 lett. b) del TUIR) concorrono alla soglia di 65.000 euro solo se correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta, circostanza ritenuta sussistente se, sulla base di un esame degli specifici fatti e circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell'attività di lavoro autonomo (circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 9, § 2.2). 

Contributo a fondo perduto Coronavirus

I contributi a fondo perduto percepiti in relazione all'emergenza Coronavirus non devono essere computati nel limite di 65.000 euro di ricavi e compensi ai fini dell'accesso o della permanenza nel regime (circ. Agenzia delle Entrate 5/2021, § 5.1, e risposta interpello 443/2021).

 

Condizioni ostative

Il regime forfetario non può essere applicato in presenza delle seguenti condizioni ostative (art. 1 co. 57 della L. 190/2014).

Condizioni ostative
Utilizzo di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo (lett. a).
Residenza fiscale all'estero, fatta eccezione per i residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo (lett. b).
Effettuazione, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi (lett. c).
Esercizio di attività d'impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all'esercizio di tale attività:
  • partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR);
  • controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (lett. d).
Esercizio dell'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni (lett. d-bis).
Possesso, nell'anno precedente, di redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato (lett. d-ter).

Salvo specifiche eccezioni, le cause ostative vanno verificate con riferimento al medesimo anno di applicazione del regime (circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. 10, § 2.3).

Regimi speciali 

L'esercizio di un'attività soggetta ad un regime speciale IVA o espressiva ai fini IRPEF di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo determinato con modo forfetario preclude il regime agevolato per tutte le altre attività esercitate non in regime speciale. Tuttavia, se è esercitata un'attività agricola, produttiva di reddito fondiario, è possibile applicare il regime forfetario per le altre attività svolte.
Rispetto ad un'attività in regime speciale IVA, l'utilizzo del regime forfetario è possibile a condizione che il contribuente, avendone facoltà, opti per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari nell'anno d'imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario (circ. Agenzia delle Entrate 9/2019, § 2.3.1). La necessità di esercitare preventivamente l'opzione per il regime ordinario non sussiste in caso di avvio di una nuova attività (risposte interpello Agenzia delle Entrate 215/2019 e 48/2020).

Residenza fiscale all'estero

Un soggetto non residente in Italia può essere considerato nella medesima situazione di un soggetto residente, con conseguente parità di trattamento fiscale ai fini del regime forfetario, solo se:

  • risiede in un Paese dell'Unione europea ovvero in un Paese dello Spazio economico europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein);
  • produce in Italia, in qualità di Stato fonte, la maggior parte del suo reddito complessivamente prodotto.
Fattispecie Configurabilità della causa ostativa Prassi
Professionista residente in Italia con applicazione del regime di vantaggio. Nel corso del 2020 si trasferisce in altro Stato UE continuando a svolgere la propria professione prevalentemente in Italia. No, se il reddito prodotto in Italia costituisce almeno il 75% del reddito complessivo Risposta a interpello 519/2021
Lavoratore dipendente residente e dimorante all'estero, iscritto all'AIRE, che vorrebbe rientrare in Italia nel 2021 per svolgere la libera professione. Sì, in quanto l'istante intende mantenere l'iscrizione all'AIRE e continuare a risiedere e dimorare all'estero per la maggior parte del 2021 Risposta a interpello 257/2021
Soggetto non residente ai fini fiscali in Italia (si desume che il medesimo sia residente in Svizzera). Il soggetto svolge la professione forense in Italia. Risposta a interpello 119/2020
Medico residente in uno Stato che non fa parte dell'UE né dello SEE e non produce la maggior parte del suo reddito in Italia. Svolge in Italia attività di lavoro autonomo per alcuni giorni al mese, presso strutture private di terzi. Risposta a interpello 106/2020

Partecipazioni in società di persone e associazioni professionali

Per accedere al regime forfetario, le partecipazioni in società di persone, associazioni professionali, imprese familiari e aziende coniugali devono essere dismesse nell'anno precedente a quello in cui si intende applicare il regime (circ. Agenzia delle Entrate 9/2019, § 2.3.2).

 

Tizio inizia un'attività d'impresa in forma individuale a giugno dell'anno n. Per accedere al regime forfetario in sede di inizio attività, la partecipazione dal medesimo detenuta nella snc Alfa deve essere ceduta entro il 31 dicembre dell'anno n-1. In caso contrario, potrà applicare il regime agevolato solo a partire dall'anno n+1.

Le operazioni di realizzo delle partecipazioni al fine di applicare il regime forfetario non sono censurabili ai fini dell'abuso del diritto di cui all'art. 10-bis della L. 212/2000.

Fattispecie Configurabilità della causa ostativa Prassi
Partecipazioni in società semplice No, ma solo se la società produce redditi diversi da quelli di lavoro autonomo o, di fatto, d'impresa Circ. 9/2019, § 2.3.2; risposta a interpello 114/2019
Società di fatto Sì, in caso di svolgimento di attività commerciali (equiparazione alle snc) Circ. 9/2019, § 2.3.2
Partecipazioni possedute a titolo di nuda proprietà Risposte a interpello 125/2019 e 127/2019
Cessione di partecipazione in snc nel gennaio 2019 e apertura di partita IVA individuale per svolgere la stessa attività della società partecipata No (limitatamente al 2019) Risposta a interpello 181/2019
Acquisto della partecipazione in corso d'anno per successione o donazione No, se partecipazione ceduta entro l'anno Circ. 9/2019, § 2.3.2; risposta a Telefisco 2020
Trasformazione della società di persone in società cooperativa r.l. No, ma valutazione della causa ostativa relativa a detenzione di partecipazioni in srl Risposta a interpello 124/2019
Partecipazione in sas dichiarata fallita Risposta a interpello 422/2022

Partecipazioni in srl o associazioni in partecipazione

Rispetto alle partecipazioni in srl (trasparenti o non trasparenti) o in associazioni in partecipazione, la causa ostativa opera al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

  • controllo diretto o indiretto della società;
  • esercizio da parte della società di attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente.

Il controllo di srl è definito in base ai criteri definiti dall'art. 2359 co. 1 e 2 c.c. (v. controllo di società), tenendo conto, nell'ambito delle persone interposte, dei familiari di cui all'art. 5 co. 5 del TUIR (circ. Agenzia delle Entrate 9/2019, § 2.3.2), ed è configurabile rispetto a:

  • partecipazioni pari al 50% (circ. 9/2019, § 2.3.2, risposte a interpello 108/2019118/2019122/2019151/2019 e 162/2019) e al 49% del capitale della società (risposta a interpello 126/2019);
  • partecipazioni di minoranza se il socio in regime forfetario risulta l'unico o il principale fornitore della srl (controllo di fatto) sulla base di un confronto tra il fatturato del socio e la totalità degli acquisti della società (risposte a interpello Agenzia delle Entrate 501/2019397/2019398/2019334/2019).

La riconducibilità diretta o indiretta dell'attività della srl a quella individuale del contribuente è ritenuta sussistente se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni (circ. 9/2019, § 2.3.2):

  • le due attività sono incluse in una medesima sezione ATECO, da valutarsi non in base ai dati formalmente dichiarati, ma considerando quelli attribuibili in base alle attività effettivamente esercitate;
  • la persona fisica che usufruisce del regime forfetario effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi tassati con imposta sostitutiva alla srl, direttamente o indirettamente controllata, la quale, a sua volta, deduce dal reddito il relativo costo.

 

Sempronio svolge un'attività di lavoro autonomo ricadente nella sezione M della classificazione ATECO (attività professionali, scientifiche e tecniche) ed effettua prestazioni in favore di una srl (della quale detiene una partecipazione di controllo) che svolge un'attività ricadente nella sezione J (servizi di informazione e comunicazione). In questo caso, non opera la causa ostativa (circ. Agenzia delle Entrate 9/2019, § 2.3.2).

La configurabilità della causa ostativa va valutata al termine dell'anno in cui è stato applicato il regime forfetario (circ. Agenzia delle Entrate 9/2019, § 2.3.2).

 

Nell'anno n l'imprenditore Tizio possiede il 55% del capitale di una srl; per detto anno, può applicare il regime forfetario in sede di inizio dell'attività. Nell'anno n+1 il regime agevolato dovrà essere disapplicato se risulta che, nell'anno n:

  • le attività svolte dalla srl e da Tizio sono incluse nella stessa sezione ATECO;

  • Tizio ha emesso fatture nei confronti della srl partecipata, la quale ha dedotto il relativo costo.

Attività svolta in favore dell'attuale o precedente datore di lavoro

L'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo in prevalenza nei confronti dell'attuale o del precedente datore di lavoro può impedire l'applicazione del regime agevolato. La prevalenza è intesa in senso assoluto (ricavi e compensi superiori al 50% del totale).
Sono coinvolti dalla causa ostativa i soggetti che percepiscono o hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, al netto delle specifiche esclusioni indicate nella circ. 9/2019, di seguito riepilogate in forma tabellare.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
Fattispecie Operatività della causa ostativa
Reddito da pensione (a seguito di pensionamento obbligatorio) No
Compensi percepiti dai lavoratori soci di cooperative (art. 50 co. 1 lett. a)
Indennità e compensi corrisposti al dipendente da terzi (art. 50 co. 1 lett. b) 
Somme corrisposte a titolo di borse di studio (art. 50 co. 1 lett. c)  No
Redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50 co. 1 lett. c-bis) Sì (salvo per i compensi a revisori e sindaci)
Remunerazioni dei sacerdoti (art. 50 co. 1 lett. d)  No
Compensi per l'attività intramuraria (art. 50 co. 1 lett. e)
Indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti per l'esercizio di funzioni pubbliche (art. 50 co. 1 lett. f)  No
Indennità corrisposte per cariche elettive (art. 50 co. 1 lett. g)  No
Rendita vitalizia e rendita a tempo determinato (art. 50 co. 1 lett. h)  No
Prestazioni pensionistiche complementari corrisposte dai fondi pensione (art. 50 co. 1 lett. h-bis)  No
Assegni periodici (art. 50 co. 1 lett. i)  No
Compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili (art. 50 co. 1 lett. l) No

Per "soggetti direttamente o indirettamente riconducibili" ai datori di lavoro si intendono i soggetti controllanti, controllati e collegati ai sensi dell'art. 2359 c.c. (nell'ambito delle persone interposte si considerano anche i familiari ex art. 5 co. 5 del TUIR).
La causa ostativa è integrata in caso di svolgimento di rapporti lavorativi all'estero da parte di una persona con residenza fiscale italiana che intenda avviare in Italia una nuova attività avendo come principale cliente il precedente datore di lavoro estero (risposte interpello Agenzia delle Entrate 359/2020 e 81/2021), mentre nessuna preclusione si verifica se la persona era in precedenza residente ai fini fiscali all'estero e acquisisce successivamente la residenza fiscale italiana (risposta interpello Agenzia delle Entrate 173/2019).
La causa ostativa non opera nei confronti di coloro che, già prima della sua introduzione (avvenuta nel 2019 ad opera della L. 145/2018), conseguivano sia redditi di lavoro autonomo (o d'impresa) sia redditi di lavoro dipendente (o assimilati) nei confronti del medesimo datore di lavoro, se i due rapporti di lavoro persistono senza modifiche sostanziali per l'intero periodo biennale di sorveglianza (circ. Agenzia delle Entrate 9/2019, § 2.3.2, risposte interpello Agenzia delle Entrate 116/2019170/2019 e 484/2019).
La verifica circa lo svolgimento dell'attività autonoma in prevalenza nei confronti dell'attuale o del precedente datore di lavoro o di soggetti a questi riconducibili va effettuata solo al termine del periodo d'imposta in cui si applica il regime.

 

Tizio applica il regime forfetario nell'anno n, ma ha avuto un rapporto di lavoro dipendente concluso nell'anno n-1 (dal quale aveva percepito un reddito non superiore a 30.000 euro). Se alla fine dell'anno n risulta che ha fatturato prevalentemente nei confronti del suo precedente datore di lavoro, ovvero di soggetti direttamente o indirettamente a questo riconducibili, dovrà fuoriuscire dal regime forfetario nell'anno n+1.

Possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati

Impedisce l'applicazione del regime forfetario il possesso, nell'anno precedente, di redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di 30.000 euro. Ai fini del computo del limite:

  • non vanno considerati gli emolumenti arretrati assoggettati a tassazione separata ai sensi dell'art. 17 co. 1 lett. b) del TUIR (risposta interpello Agenzia delle Entrate 102/2020);
  • rilevano le somme percepite a titolo di premi di risultato in virtù di contratti collettivi, assoggettate all'imposta sostitutiva del 10% (risposta interpello Agenzia delle Entrate 398/2020).

La verifica della soglia di 30.000 euro è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. Al riguardo, era stato precisato che (circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. 10, § 2.3):

  • rilevano esclusivamente le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario;
  • il limite non si considera sempre che non siano percepiti redditi di pensione (i quali assumono rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia), oppure non sia intrapreso un nuovo rapporto di lavoro, ancora in essere al 31.12 dell'anno precedente.
Fattispecie Configurabilità della causa ostativa Prassi
Rapporto di lavoro dipendente con redditi superiori a 30.000 euro. Dimissioni volontarie nel 2020 e prosecuzione del rapporto nel 2021 durante il periodo di preavviso. Avvio di una nuova attività di lavoro autonomo nel 2021. Risposta a interpello 368/2021
Lavoratore dipendente residente e dimorante all'estero, iscritto all'AIRE, che vorrebbe rientrare in Italia nel 2021 per svolgere la libera professione. Il rapporto di lavoro è ancora attivo nel 2021 con produzione di un reddito superiore a 30.000 euro. Sì, la causa ostativa si applica anche nel caso di rapporti di lavoro all'estero Risposta a interpello 257/2021
Cittadino italiano che, dal 2019, lavora come dipendente all'estero e che intenderebbe rientrare in Italia per avviare una nuova attività continuando a collaborare con il precedente datore di lavoro estero. Nel 2020 è stata conseguita l'iscrizione all'AIRE. Sì, se il reddito supera 30.000 euro Risposta a interpello 81/2021 (cfr. anche risposta 359/2020)

Durata

Il regime forfetario non ha limiti di durata. Ciò significa che può essere applicato fin quando vi siano le condizioni necessarie alla sua applicazione.

Disapplicazione del regime

Il regime forfetario viene disapplicato a seguito:

 

  • della perdita di uno dei requisiti d'accesso, oppure per la verifica di una condizione ostativa (art. 1 co. 71 della L. 190/2014);
  • dell'esercizio dell'opzione almeno triennale per l'applicazione dell'IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari (art. 1 co. 70 della L. 190/2014).

L'eventuale fuoriuscita dal regime per perdita dei requisiti o verifica di una condizione ostativa decorre sempre dall'anno successivo.
La fuoriuscita dal regime non impedisce di avvalersi nuovamente dello stesso a seguito dell'opzione, oppure dopo il riacquisto delle condizioni necessarie.

Opzione

Il vincolo triennale derivante dall'opzione ex art. 1 co. 70 della L. 190/2014 non opera per le imprese in contabilità semplificata in quanto il regime di cassa applicato da tali imprese e quello forfetario sono entrambi naturali per i contribuenti minori; inoltre, il transito è possibile anche in costanza di opzione per il "regime delle registrazioni IVA", ex art. 18 co. 5 del DPR 600/73 (ris. Agenzia delle Entrate 14.9.2018 n. 64 e circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 9, § 3.1).
I citati chiarimenti sono stati estesi anche ai professionisti che, pur avendo i requisiti per il regime forfetario, hanno applicato il regime di contabilità semplificata mediante comportamento concludente (interpello DRE Emilia Romagna 27.9.2021 n. 909-1960/2021; in senso contrario, tuttavia, si era espressa la risposta interpello Agenzia Entrate 11.4.2019 n. 107). 
Fatta salva l'operatività dell'art. 1 co. 1 ultimo periodo del DPR 442/97, il vincolo triennale permane per i soggetti che abbiano optato per la contabilità ordinaria (circ. Agenzia delle Entrate 9/2019, § 3.2). 

Transito dal regime di vantaggio al forfetario

È possibile il transito dal regime di vantaggio a quello forfetario in corso d'anno, qualora si verifichi la fuoriuscita immediata dal primo dei citati regimi per superamento della soglia di 45.000 euro di ricavi e compensi. In tal caso:

  • ai fini IVA, è sufficiente modificare sulle fatture il riferimento al regime forfetario, anzichè a quello di vantaggio;
  • ai fini dell'imposizione diretta, il reddito imponibile per l'intero anno in cui è avvenuto il passaggio è determinato applicando le sole disposizioni del regime forfetario (risposta interpello 14.5.2019 n. 140).

Modalità d'accesso

Il regime forfetario è applicato tenendo un comportamento concludente in linea con le disposizioni del regime. 

Inizio attività

I soggetti che iniziano l'attività utilizzando il regime forfetario devono barrare l'apposita casella nel modello di inizio attività (AA9/12).
L'omessa indicazione dell'intenzione di applicare il regime forfetario è punibile con la sanzione amministrativa di cui all'art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 471/97 (da euro 250,00 a euro 2.000,00).

Attività in corso

Per coloro che hanno già un'attività in corso, il passaggio al regime avviene senza effettuare specifiche comunicazioni, ferma restando la segnalazione di utilizzo del regime nell'ultima dichiarazione IVA (rigo VA14).

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