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Registrazione tardiva di un contratto di locazione: ravvedimento operoso e sanzi

1 giugno 2022 Locazioni

 

Registrazione tardiva di un contratto di locazione: ravvedimento operoso e sanzioni
DOMANDA
Nel caso di registrazione di un contratto di locazione relativo ad un immobile ad uso abitativo (codice “L3”), avvenuta oltre i termini previsti, il contribuente come può regolarizzare la sua posizione? Quali sono le sanzioni applicabili in caso di tale violazione? 

RISPOSTA
Secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 131/1986 (TUR), i contratti di locazione e di affitto di beni immobili, sono soggetti a registrazione, a meno che non abbiano una durata inferiore a 30 giorni. Tale adempimento deve avvenire, mediante la presentazione del Mod. RLI, in modalità telematica o direttamente presso gli uffici dell'Agenzia, entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto, oppure dalla data di decorrenza, qualora la stessa risulti anteriore alla data della stipula. 
Nel caso in cui il contribuente provveda alla registrazione del contratto o al pagamento dell'imposta di registro oltre i termini prescritti, può regolarizzare la sua posizione mediante ravvedimento operoso, versando le somme dovute a titolo d'imposta, la sanzione amministrativa ridotta e gli interessi calcolati al tasso legale annuo. 
La regolarizzazione può avvenire:
  • entro 30 giorni dal termine di scadenza previsto (art. 13, lettera c), D.Lgs. n. 472/1997), con il versamento sia dell'imposta dovuta sia della sanzione ridotta pari al 6% (ovvero 1/10 di 60%) dell'imposta, con un minimo di € 20,00;
  • entro 90 giorni dal termine di scadenza previsto (art. 13, lettera c), D.Lgs. n. 472/1997), con il versamento sia dell'imposta dovuta sia della sanzione ridotta pari al 12% (ovvero 1/10 di 120%) dell'imposta;
  • entro un anno dal termine di scadenza previsto, (art. 13, lett. b), D.Lgs. n. 472/1997) versando sia l'imposta dovuta che la sanzione ridotta pari al 15% (ovvero 1/8 di 120%) dell'imposta;
  • entro due anni dalla violazione (art. 13, lett. b-bis), D.Lgs. n. 472/1997) versando sia l'imposta dovuta che la sanzione ridotta pari al 17,1428% (ovvero 1/7 di 120%) dell'imposta;
  • oltre due anni dalla violazione (art. 13, lett. b-ter), D.Lgs. n. 472/1997) versando sia l'imposta dovuta che la sanzione ridotta pari al 20% (ovvero 1/6 di 120%) dell'imposta;
  • dopo la consegna del processo verbale di constatazione (art. 13, lett. b-quater), D.Lgs. n. 472/1997) versando sia l'imposta dovuta che la sanzione ridotta pari al 24% (ovvero 1/5 di 120%) dell'imposta.
La sanzione deve essere calcolata sulla base dell'imposta dovuta per l'intera durata del contratto, tanto nel caso in cui il contribuente scelga di versare l'imposta con cadenza annuale, quanto nel caso in cui opti per il versamento in un'unica soluzione. Pertanto, anche in questo secondo caso, una volta individuata la sanzione sulla base dell'imposta dovuta annualmente, sarà necessario moltiplicare tale importo per il numero di annualità del contratto.

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