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Omessa comunicazione ENEA e remissione in bonis

27 settembre 2022 Adempimenti

 

DOMANDA 

Nel mese di maggio 2021 un soggetto privato ha provveduto alla sostituzione della caldaia del proprio appartamento, con installazione di una nuova caldaia a biomassa.
Poiché non è stata effettuata la comunicazione all'ENEA entro il termine di 90 giorni, è comunque possibile usufruire della detrazione per le spese relative agli interventi di risparmio energetico? È possibile regolarizzare l'omissione?


RISPOSTA 

In caso di sostenimento di spese per effettuazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio / riqualificazione energetica e per il c.d. “bonus arredo”, è richiesto l'invio all'ENEA di una specifica comunicazione entro 90 giorni dalla fine dei lavori. In particolare:
  • l'invio dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica (compresi quelli effettuati nell'ambito del c.d. “bonus facciate”) è presupposto indispensabile per fruire della detrazione di cui alla Legge n. 296/2006, all'art. 14, DL n. 63/2013 e all'art. 1, comma 219,  (Finanziaria 2020);
  • l'invio dei dati relativi agli interventi di recupero edilizio di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR nonché nell'ambito del c.d. “bonus arredo”, ancorché obbligatorio, in caso di omissione, non fa venir meno il diritto a fruire della relativa detrazione.
L'omesso invio può essere regolarizzato tramite la c.d. “remissione in bonis” ex art. 2, comma 1, DL n. 16/2012. A tal fine è necessario:
  • presentare la comunicazione entro il termine della prima dichiarazione dei redditi “utile”, da intendersi, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 9.5.2013, n. 13/E, come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per l'invio della documentazione. Nel caso di specie, posto che l'adempimento doveva essere effettuato nel mese di agosto 2021, la regolarizzazione dello stesso avrebbe dovuto essere effettuata entro il 30.11.2021 (termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi “utile”, ossia del mod. REDDITI 2021);
  • versare con il mod. F24 (codice tributo “8114”), senza possibilità di compensazione, la sanzione fissa di € 250.

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