Un soggetto esercente un'attività di lavoro autonomo con iscrizione alla Gestione separata INPS non ha potuto beneficiare del bonus di € 600 in quanto titolare di pensione diretta.
Lo stesso ora può richiedere il contributo a fondo perduto in presenza di una riduzione del fatturato di aprile 2020 rispetto a quello di aprile 2019?
Come disposto dall'art. 25, comma 2, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia". In merito va evidenziato che:
- l'indennità di cui al citato art. 27, secondo quanto specificato dall'INPS nel Messaggio 20.3.2020, n. 1288, spetta ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA "attiva" al 23.2.2020, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di trattamento pensionistico diretto (quindi il soggetto in esame non ha potuto beneficiare dell'indennità di € 600);
- l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.6.2020, n. 15/E ha precisato, tra l'altro, che possono fruire del contributo a fondo perduto le persone fisiche esercenti un'attività d'impresa / lavoro autonomo che contestualmente possiedono lo status di lavoratore dipendente o di pensionato.
Tenendo presente quanto sopra esposto, nel caso di specie il lavoratore autonomo "escluso" dall'indennità erogata dall'INPS (€ 600) può richiedere il contributo a fondo perduto erogato dall'Agenzia delle Entrate (verificando il rispetto del limite dei ricavi 2019 e della riduzione del fatturato del mese di aprile 2020 rispetto a quello del mese di aprile 2019).