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IMU

IMU - Servizi amministrativi e fiscali

Versione aggiornata al 26/10/2022

 

Dall'1.1.2020, la disciplina dell'IMU è contenuta nei co. 739 - 783 dell'art. 1 della L. 160/2019.
L'imposta si applica in tutti i Comuni italiani, ad eccezione delle province autonome di Trento e Bolzano (nelle quali si applicano l'IMIS e l'IMI) e della Regione Friuli Venezia Giulia (la quale ha tuttavia deciso di applicare l'IMU).

Effetto sostitutivo dell'IRPEF

Ai sensi dell'art. 8 co. 1 del DLgs. 23/2011, che non è stato abrogato, l'IMU continua a sostituire, per la componente immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati.

Quadro riassuntivo dell'IMU in vigore dall'1.1.2020

Presupposto impositivo Possesso di immobili, ad eccezione dell'abitazione principale diversa da A/1, A/8 e A/9.
Soggetto attivo Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.
Soggetti passivi Possessori di immobili:

 

  • proprietari;
  • ovvero titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.
Base imponibile Valore degli immobili.
Regole diverse a seconda che l'immobile sia un fabbricato, un'area edificabile o un terreno agricolo.
Riduzione della base imponile La base imponibile IMU è ridotta del 50% per:
  • fabbricati vincolati per motivi di interesse storico o artistico ex art. 10 del DLgs. 42/2004;
  • i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
  • le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (genitori o figli) che le utilizzano come abitazione principale, a determinate condizioni.

Dal 2021, l'IMU è ridotta al 50% per l'unità abitativa posseduta da pensionati residenti all'estero, a condizione che non sia locata o concessa in comodato (limitatamente al 2022 l'IMU è ridotta al 37,5%.

Aliquote IMU Aliquota di base: 0,86% (i Comuni possono aumentarla fino all'1,06% - in alcuni casi all'1,14% in luogo della maggiorazione TASI - o diminuirla fino al totale azzeramento).
Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,5%, con detrazione di 200,00 euro (i Comuni possono aumentarla fino allo 0,6% o diminuirla fino all'azzeramento).
Aliquote ad hoc sono poi previste per i fabbricati rurali strumentali, gli immobili merce delle imprese, i terreni agricoli, gli immobili del gruppo "D".
Abitazione principale diversa da A/1, A/8 e A/9 Esente da IMU.
Abitazione principale A/1, A/8 o A/9 Aliquota ridotta e detrazione.
Termini di versamento Prima rata: entro il 16 giugno.
Seconda rata: entro il 16 dicembre.
Possibile il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno.
Modalità di versamento
  • modello F24;
  • bollettino postale;
  • PagoPA.
Dichiarazione IMU Per le variazioni che incidono sull'IMU 2020: entro il 30.6.2021.
Per le variazioni che incidono sull'IMU 2021: entro il 31.12.2022 (il termine precedentemente fissato al 30.6.2022 è stato prorogato dall'art. 35 co. 4 del DL 73/2022 "Semplificazioni fiscali").

Soggetti passivi

I soggetti passivi dell'IMU sono:

  • in linea di massima, il proprietario dell'immobile;
  • il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, e non il proprietario (anche detto "nudo proprietario").

Sono soggetti passivi, inoltre:

  • il locatario (utilizzatore) per gli immobili detenuti in leasing, anche da costruire o in corso di costruzione;
  • il concessionario di aree demaniali in regime di concessione;
  • il genitore assegnatario dell'ex casa familiare disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche se non titolare, neppure pro quota, di diritti di proprietà.

Presupposto impositivo

Sono assoggettati all'IMU (come già per l'ICI e la "vecchia" IMU) gli immobili riconducibili alle seguenti tre tipologie:

  • fabbricati;
  • area fabbricabile;
  • terreni agricoli.

Le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobile interessata.

Abitazione principale

Ai fini dell'IMU:

  • sono assoggettate all'imposta le abitazioni principali, e relative pertinenze, accatastate nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
  • sono esenti le abitazioni principali censite nelle altre categorie.

Base imponibile

Come già per l'ICI e la "vecchia" IMU, anche per la "nuova" imposta municipale, le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobile interessata.

Tipologia di immobile Determinazione della base imponibile
Fabbricati Per i fabbricati iscritti in Catasto e dotati di rendita catastale, la base imponibile per la determinazione dell'IMU si determina:
  • rivalutando del 5% la rendita risultante in Catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione;
  • moltiplicando il risultato così ottenuto per il relativo coefficiente moltiplicatore (v. "Valore catastale").

Per determinare l'IMU dovuta per l'anno 2022, quindi, dovrà essere rivalutata la rendita catastale all'1.1.2022.

Per i fabbricati non iscritti in Catasto e sprovvisti di rendita, classificabili nel gruppo catastale "D" (immobili a destinazione speciale) quali gli opifici, che nello stesso tempo risultino interamente posseduti dalle imprese e distintamente contabilizzati nei loro bilanci, la base imponibile IMU è determinata applicando i coefficienti di adeguamento approvati annualmente con apposito DM (per l'anno 2022, DM 9.5.2022).

Aree fabbricabili La base imponibile IMU è costituita dal "valore venale in comune commercio" al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o dalla data di adozione degli strumenti urbanistici, determinato con riferimento ai seguenti elementi valutativi:

 

  • la zona territoriale di ubicazione;
  • l'indice di edificabilità;
  • la destinazione d'uso consentita;
  • gli oneri legati ad eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la sua edificazione;
  • i prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi caratteristiche analoghe.

Per l'IMU dovuta sulle aree fabbricabili in relazione al 2022, rileva quindi il valore venale delle aree alla data dell'1.1.2022.

Terreni agricoli (compresi quelli non coltivati) La base imponibile IMU è pari al prodotto del reddito dominicale risultante in Catasto alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, per il coefficiente moltiplicatore 135.

Riduzioni della base imponibile

La base imponibile IMU è ridotta del 50% per:

 

  • fabbricati vincolati per motivi di interesse storico o artistico ex art. 10 del DLgs. 42/2004;
  • i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
  • per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (padre o figlio) a determinate condizioni.

Pensionati residenti all'estero

Dall'anno 2021, il co. 48 dell'art. 1 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) introduce delle agevolazioni ai fini dell'IMU e della TARI per i soggetti residenti all'estero, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.
In particolare, sull'unica unità immobiliare a uso abitativo posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto dai pensionati residenti all'estero:

  • l'IMU è ridotta a metà,
  • la tassa sui rifiuti (TARI) o la tariffa sui rifiuti con natura di corrispettivo di cui ai co. 639 e 668 dell'art. 1 della L. 147/2013, è dovuta nella misura ridotta di due terzi,

a condizione che non sia locata o data in comodato d'uso.
Limitatamente all'anno 2022, l'art. 1 co. 743 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha stabilito che l'IMU dovuta dai soggetti in argomento è ridotta al 37,5% (rimangono ferme le altre disposizioni stabilite dal citato co. 48).
Nel corso delle Videoconferenza del 28.1.2021, il Min. Economia e finanze (risposta n. 1) ha precisato che l'agevolazione riguarda i "soggetti non residenti nel territorio dello Stato", senza prevedere al contempo l'iscrizione degli stessi all'AIRE. Tali soggetti, inoltre, devono essere:

  • titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia;
  • residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

 

L'agevolazione può trovare applicazione anche quando l'immobile è posseduto da un cittadino tedesco, quindi non residente nel territorio dello Stato, che sia titolare di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residente in uno Stato di erogazione diverso dall'Italia.

Aliquote

Le aliquote dell'IMU sono definite dai co. 748 - 757 dell'art. 1 della L. 160/2019 (v. "Aliquote IMU").

Esenzioni e agevolazioni

Alcuni immobili sono esenti dall'IMU per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni previste dalla norma.
Sono sostanzialmente confermate le esenzioni previste per la "vecchia" IMU con l'eccezione di quelle per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
Dall'1.1.2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (art. 1 co. 751 della L. 160/2019).

Esenzione IMU per gli immobili distrutti da eventi calamitosi

Il co. 1116 dell'art. 1 della L. 178/2020 prevede l'esenzione dall'applicazione dell'IMU per quei fabbricati, ubicati nelle zone colpite da eventi calamitosi, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente ai sensi dell'art. 8 co. 3 del DL 74/2012.
L'esenzione spetta fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31.12.2022 (proroga contenuta nell'art. 22-bis del DL 4/2022 convertito) e riguarda più specificatamente:

  • i Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto individuati dall'art. 1 co. 1 del DL 74/2012 e dall'art. 67 del DL 83/2012;
  • i Comuni della Regione Emilia Romagna interessati dalla proroga dello stato di emergenza di cui all'art. 15 co. 6 del DL 162/2019.

Anche i fabbricati ubicati nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici del 21.8.2017 nell'isola di Ischia, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31.12.2017, sono esenti dall'IMU e dalla TASI a partire dalla rata scaduta successivamente al 21.8.2017 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all'anno di imposta 2023 (art. 9 co. 1-septies del DL 73/2021).

Liquidazione dell'IMU

L'imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione:

  • alla quota di possesso;
  • ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso.

Ai fini della "nuova" IMU, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.
Si computa in capo all'acquirente dell'immobile:

  • il giorno di trasferimento del possesso;
  • l'intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente.

 

Se un immobile viene ceduto il 16 aprile, l'intero mese di aprile (composto da 30 giorni) è a carico dell'acquirente.

Termini di versamento

Rimangono invariati i termini di versamento, ma non le modalità di determinazione delle rate. L'IMU dovuta, infatti, deve essere versata in due rate:

  • la prima scadente il 16 giugno, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente;
  • la seconda scadente il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote.

Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell'anno di imposizione (chiarimenti sono stati forniti dalla circ. Min. Economia e Finanze 18.3.2020 n. 1/DF).

Differimento del termine di versamento dell'IMU - Facoltà dei Comuni sulle entrate di propria competenza

Nella ris. 8.6.2020 n. 5/DF, il Min. Economia e finanze ha precisato che i Comuni possono differire autonomamente i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza ai sensi degli artt. 52 del DLgs. 446/97 e 6 co. 3 della L. 212/2000.
Tale facoltà può essere esercitata, tuttavia, con riferimento alle entrate di esclusiva competenza dell'ente locale.
Quest'ultimo, pertanto, non può prevedere interventi (nemmeno il semplice differimento dei versamenti) che riguardano la quota IMU di competenza statale che deve essere versata per gli immobili a destinazione produttiva del gruppo "D" (art. 1 co. 753 della L. 160/2019).
Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, quindi, la quota pari allo 0,76% riservata allo Stato deve in ogni caso essere versata entro i termini stabiliti dalla norma (v "Valore catastale").

Efficacia delle delibere e dei regolamenti

Di norma, il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote e dei regolamenti pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla data del 28 ottobre (art. 1 co. 762 della L. 160/2019).

Esenzioni ed agevolazioni introdotte per gli anni 2020-2023

Settori del turismo e dello spettacolo - Esenzione IMU per gli anni 2021 e 2022

L'art. 78 co. 3 del DL 104/2020 stabilisce che l'IMU non è dovuta, per gli anni 2021 e 2022, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
L'efficacia dell'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Persone fisiche proprietarie di abitazioni locate con sfratto per morosità - Esenzione IMU per l'anno 2021

L'art. 4-ter del DL 25.5.2021 n. 73 ("Sostegni-bis") ha previsto l'esenzione dal versamento dell'IMU per l'anno 2021 per le persone fisiche che hanno ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità.
In particolare, l'agevolazione spetta alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità:

  • entro il 28.2.2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30.6.2021;
  • successivamente al 28.2.2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30.9.2021 o fino al 31.12.2021.

In questi casi l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'IMU riguarda i predetti immobili abitativi locati.
Le persone fisiche (locatori) che hanno già provveduto al versamento della prima rata dell'IMU per l'anno 2021 entro la scadenza del 16.6.2021, hanno diritto a richiedere il rimborso dell'imposta versata con le modalità definite dal DM 30.9.2021 (coloro che hanno versato l'imposta in un'unica
soluzione entro il 16.6.2021, hanno diritto al rimborso dell'intero importo corrisposto).
Gli aventi diritto devono presentare un'istanza di rimborso al Comune nella quale vengono dichiarati:

  • le generalità del contribuente e i dati identificativi dell'immobile;
  • il possesso dell'immobile;
  •  la concessione dello stesso in locazione a uso abitativo;
  •  gli estremi del provvedimento con cui è stata ottenuta una convalida di sfratto per morosità entro il 28.2.2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30.6.2021 oppure una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28.2.2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30.9.2021 o fino al 31.12.2021;
  •  gli estremi del versamento della prima rata o dell'unica rata dell'IMU riferita all'anno 2021;
  •  l'importo di cui si chiede il rimborso;
  •  le coordinate bancarie.

Deve essere presentata, inoltre, la dichiarazione IMU nella quale, nello spazio dedicato alle annotazioni, si attesta il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione dall'IMU, nonché l'importo del rimborso.

Esclusione dal versamento della prima rata IMU 2021

L'esenzione dal versamento della prima rata dell'IMU per l'anno 2021, scaduta il 16.6.2021, è stabilita:

  • dall'art. 1 co. 599-600 della L. 178/2020;
  • dall'art. 6-sexies del DL 41/2021 (decreto "Sostegni") introdotto in sede di conversione dalla L. 21.5.2021 n. 69;
  • dall'art. 78 co. 3 del DL 104/2020 (l'esenzione riguarda gli anni 2021 e 2022 e non soltanto la prima rata 2021) con riguardo agli immobili della categoria D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (v. sopra).

Nei casi previsti dalle norme sopraelencate non doveva essere versato nulla a titolo di IMU entro il 16.6.2021.

Esclusione dal pagamento per determinate tipologie di immobili

L'art. 1 co. 599-600 della L. 178/2020 stabilisce che non è dovuta la prima rata dell'IMU 2021 relativa:

  • agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;
  • agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

In ogni caso le disposizioni sopraelencate si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 e successive modifiche (v. "Aiuti di stato").

Esclusione dal pagamento per i beneficiari del contributo a fondo perduto "Sostegni"

L'art. 6-sexies del DL 41/2021 (decreto "Sostegni") introdotto in sede di conversione ha previsto l'esenzione dal versamento della prima rata dell'IMU per l'anno 2021, il cui termine era fissato al 16.6.2021, per alcuni soggetti.
La norma stabilisce testualmente che "In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1a 4, del presente decreto". L'esenzione, inoltre "si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.".
Alla luce della citata disposizione, quindi, i possessori di immobili che hanno i requisiti richiesti per ottenere il contributo a fondo perduto "Sostegni";; di cui all'art. 1 del DL n. 41/2021, sono esclusi dal versamento della prima rata dell'IMU 2021, sempreché in detti immobili venga anche esercitata la loro attività.
In ogni caso, l'esenzione dall'IMU si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 e successive modifiche.

Esclusione dal versamento della seconda rata IMU 2020

L'esenzione dal versamento della seconda rata dell'IMU per l'anno 2020, scaduta il 16.12.2020, è stabilita:

  • dall'art. 78 del DL 104/2020 (c.d. decreto "Agosto");
  • dagli artt. 99-bis e 9-ter del DL 137/2020 (c.d. decreto "Ristori").

Le disposizioni contenute nel DL 137/2020 riproducono, con qualche modifica, il contenuto dell'art. 5 del DL 9.11.2020 n. 149 (c.d. "Ristori-bis") e dell'art. 8 del DL 30.11.2020 n. 157 (c.d. "Ristori-quater"), abrogati in sede di conversione del DL 137/2020, ma i cui effetti sono fatti salvi a norma dell'art. 1 co. 2 della legge di conversione.
In ogni caso, le suddette esenzioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (v. "Aiuti di stato").

Esclusione dal versamento della prima rata IMU 2020

L'art. 177 del DL 34/2020 stabilisce che, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'IMU, di cui ai co. da 738 a 783 dell'art. 1 della L. 160/2019, relativa:

  • agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;
  • agli immobili della categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze (art. 78 del DL 104/2020) e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

Anche in questo caso, le esenzioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 e successive modifiche (v. "Aiuti di stato").

Enti non commerciali

Gli enti non commerciali devono versare l'IMU in tre rate:

  • le prime due, di importo pari al 50% dell'imposta corrisposta nell'anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre;
  • la terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo (sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote).

Nulla è cambiato, quindi, rispetto alla "vecchia" IMU le cui disposizioni sono contenute nel co. 721 dell'art. 1 della L. 147/2013.
Gli enti non commerciali possono compensare, in sede di versamento, l'eventuale credito maturato nei confronti del Comune, risultante dalle dichiarazioni presentate.
Per l'anno 2022, le prime due rate sono di importo pari al 50% ciascuna dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU per l'anno 2021.

Modalità di versamento

I versamenti dell'IMU possono effettuati, in alternativa, mediante:

  • il modello F24 (utilizzando gli appositi codici tributo);
  • l'apposito bollettino postale;
  • la piattaforma di cui all'art. 5 del DLgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e le altre modalità previste dallo stesso codice (quali PagoPA).

Per i soggetti residenti all'estero non sono previste ulteriori modalità di versamento.

Dichiarazione IMU

La dichiarazione IMU:

  • deve essere presentata, in forma cartacea o telematicamente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (cfr. ris. MEF 6.11.2020 n. 7/DF);
  • ha effetto anche per gli anni successivi (art. 1 co. 769 della L. 160/2019).

Limitatamente all'anno d'imposta 2021 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU è prorogato al 31.12.2022 (art. 35 co. 4 del DL 73/2022 "Semplificazioni fiscali").
Il DM 29.7.2022 ha approvato il modello di dichiarazione IMU, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione e specifiche tecniche.
Rimangono comunque valide le dichiarazioni già presentate per l'anno di imposta 2021, utilizzando il "vecchio" modello di dichiarazione IMU approvato con il DM 30.10.2012, nei soli casi in cui i dati dichiarati non differiscano da quelli richiesti dal nuovo modello dichiarativo.
La dichiarazione IMU deve essere obbligatoriamente presentata per beneficiare dell'esenzione prevista:

  • per gli "immobili merce" dall'1.1.2022;
  • per l'assimilazione all'abitazione principale dei fabbricati destinati ad alloggi sociali e dei fabbricati delle Forze armate, Forse di polizia, ecc.

Dichiarazione IMU ENC

Anche gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
A tal fine, continua ad applicarsi il regolamento di cui al DM 19.11.2012 n. 200 e la dichiarazione deve essere presentata ogni anno.
Fintanto che non verrà approvato il nuovo modello può essere utilizzato quello contenuto del DM 26.6.2014.
L'art. 35 co. 4 del DL 73/2022 (c.d. DL "Semplificazioni fiscali"), come modificato in sede di conversione, prevede la proroga al 31.12.2022 anche del termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2021 degli enti non commerciali, ex art. 1 co. 770 della L. 160/2019.

Altre agevolazioni legate al versamento dell'IMU

Contributo IMU per i commercianti nei Comuni con meno di 500 abitanti

Per gli anni 2022 e 2023, in via sperimentale, l'art. 1 co. 353 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) stabilisce che gli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, possono beneficiare di un contributo per il pagamento dell'IMU.
L'agevolazione compete per gli immobili siti in detti Comuni che sono anche posseduti e utilizzati dagli esercenti per l'esercizio dell'attività economica, mentre i criteri e le modalità di fruizione saranno stabiliti da un successivo DM.
L'agevolazione, inoltre, si applica ai sensi e nei limiti del regolamento della Commissione europea 18.12.2013 n. 1407/2013 sugli aiuti "de minimis".

Imprese turistiche-ricettive - Credito d'imposta per la seconda rata dell'IMU 2021

L'art. 22 del DL 21.3.2022 n. 21 riconosce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% dell'importo versato per la seconda rata dell'IMU per l'anno 2021, alle imprese turistico-ricettive.
Dal punto di vista oggettivo, per poter beneficiare del contributo è necessario che:

  • gli immobili per i quali è stata pagata la seconda rata dell'IMU 2021 siano accatastati nella categoria catastale D/2;
  • in detti immobili venga gestita la relativa attività ricettiva;
  • i proprietari degli immobili D/2 siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

I gestori dell'attività (che sono anche i proprietari dell'immobile D/2), inoltre, devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.
Il credito d'imposta, inoltre:

  • dovrà essere richiesto presentando telematicamente, dal 28.9.2022 al 28.2.2023, un'apposita autodichiarazione all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dal provv. Agenzia delle Entrate 16.9.2022 n. 356194;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 a partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta con la quale viene riconosciuto ai richiedenti il credito (codice tributo "6982", istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 30.9.2022 n. 53);
  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

In seguito alla presentazione dell'autodichiarazione, entro 5 giorni viene rilasciata una ricevuta, visibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, che attesta la presa in carico o lo scarto della stessa (§ 2.2) ed entro 10 giorni una seconda ricevuta comunicherà ai richiedenti il riconoscimento o il diniego del credito d'imposta (quest'ultimo scenario si verificherà, ad esempio, se il richiedente non è titolare di una partita IVA attiva alla data del 22 marzo 2022, data di entrata in vigore del DL 21/2022 ai sensi del provv. n. 356194/2022, § 2.4).

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