30 settembre 2022
DOMANDA
La mia società svolge un'attività di commercio elettronico indiretto, per la quale, una volta ricevuto l'ordine via Internet dal cliente, acquista il bene in nome proprio dal soggetto individuato, per poi cederlo all'ordinante, che ne riceve fisicamente la consegna. Chiedo se sia possibile beneficiare, relativamente a tali cessioni, dell'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi ai fini IVA.
RISPOSTA
Con Risposta 5 agosto 2022, n. 416, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel commercio elettronico indiretto, la stipula del contratto di vendita e il pagamento del corrispettivo avvengono online, mentre la consegna avviene fisicamente, mediante modalità tradizionali (tramite vettore o spedizioniere).
Come chiarito in più occasioni dall'Agenzia, tali operazioni, ai fini IVA sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all'obbligo:
- di emissione della fattura, a meno che non sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, ai sensi dell'
art. 22, D.P.R. n. 633/1972 ; - di certificazione ed invio telematico dei corrispettivi giornalieri (
art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 ), salva la possibilità di adempiervi su base volontaria.
Si precisa, tuttavia, che, nel caso in cui il contribuente non provveda all'emissione della fattura o alla certificazione elettronica, è tenuto ad annotare, nel registro di cui all'art. 24, D.P.R. n. 633/1972 , l'ammontare globale dei corrispettivi relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno.