Il testo approvato il 19 marzo 2021 prevede un sistema differente rispetto alle precedenti edizioni dei ristori in favore delle partite IVA. Per calcolare l’importo del contributo spettante, sarà necessario confrontare il fatturato medio mensile del 2020 rispetto allo stesso dato del 2019, ed applicare le percentuali previste dal decreto Sostegni, dal 20 al 60 per cento.
All’atto pratico, appurato che la perdita di volume d’affari nel 2020 è stata pari almeno al 30 per cento rispetto al 2019, e una volta verificato di non superare il limite di 10 milioni di fatturato in relazione al 2019, per il calcolo del contributo a fondo perduto bisognerà tener conto della perdita media mensile subita.
Una volta determinato il calo complessivo subito nel 2020 rispetto al 2019, sarà quindi necessario suddividere il risultato per 12. L’importo della perdita media mensile è la base sulla quale applicare la percentuale di contributo a fondo perduto fissata dal decreto Sostegno, in relazione allo “scaglione” dimensionale in cui ci si colloca.
Il comunicato stampa diramato a margine del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2021 conferma la suddivisione dei beneficiari in cinque classi, sulla base del valore di ricavi e compensi registrati nel 2019:
- 60 per cento per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
- 50 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- 40 per cento per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 30 per cento per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 20 per cento per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Il parametro della media mensile è in grado di adattarsi alle diverse variabili, e offre un appiglio anche alle attività economiche che sono nate nel corso del 2019. Per loro, il calcolo andrà sviluppato in relazione alla parte dell’anno in cui erano attive.
Per le start up, cioè le imprese nate nel 2020, vale invece il solito criterio che attribuisce un chip minimo di mille euro, 2mila nel caso delle persone giuridiche.
ESEMPIO
Un titolare di partita IVA che nel 2019 ha registrato un totale di fatturato pari a 60.000 euro, ridotto a 30.000 euro nel 2020.
La differenza complessiva di fatturato ammonta a 30.000 euro, superando quindi lo “scoglio” della perdita minima del 30 per cento prevista dal decreto Sostegni.
Prima di applicare la percentuale di fondo perduto prevista per la propria classe di ricavi e compensi, bisognerà suddividere il dato della perdita totale di fatturato per i 12 mesi dell’anno. La perdita media mensile registrata nel 2020 rispetto al 2019 è pari in questa fattispecie a 2.500 euro.
Applicando la percentuale di fondo perduto spettante (60 per cento) alla perdita media mensile (2.500 euro), l’importo spettante che ne risulta ammonta a 1.500 euro.