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ELDAT Risponde

INDENNITA' MATERNITA' E CONTRIBUENTE FORFTTARIO

Una professionista in regime forfetario ha ricevuto nel 2018 dalla Gestione separata INPS l’indennità di maternità sulla quale l’Istituto ha effettuato la ritenuta d’acconto del 20%. Tale somma costituisce provento tassabile? È possibile recuperare la ritenuta subìta o si rende necessario presentare istanza di rimborso?

 

Come disposto dall’art. 6, comma 2, TUIR “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”. Alla luce di quanto sopra, l’indennità di maternità percepita nel 2018 da una professionista in regime forfetario va assoggettata alla medesima tassazione a cui sarebbe assoggettato il reddito che sostituisce (imposta sostitutiva 15% - 5% in caso di start up) e pertanto va indicata a rigo LM22 del mod. REDDITI 2019 PF. Ancorché i ricavi / compensi dei contribuenti forfetari non siano soggetti a ritenuta alla fonte è possibile che la stessa sia stata comunque operata da parte del sostituto d’imposta (come nel caso di specie, dall’INPS). In tal caso, la ritenuta può essere scomputata dall’imposta sostitutiva, a condizione che: − non sia già stata rimborsata dal sostituto d’imposta; − non sia stato chiesto il rimborso all’Agenzia delle Entrate. L’ammontare della ritenuta subita, come precisato nelle istruzioni del mod. REDDITI 2019 PF, va indicato a rigo RS40 e riportato, ai fini dello scomputo, a rigo LM41 e/o rigo RN33, campo 4

MANCATA APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT

Nel mese di gennaio 2019 è stata emessa una regolare fattura (elettronica) nei confronti di una società pubblica. Dall’estratto conto bancario di marzo si è riscontrato che il cliente ha pagato l’importo al netto dell’IVA. Il motivo va collegato al fatto che la società pubblica ha applicato lo split payment. Ora, avendo liquidato l’IVA di gennaio conteggiando anche l’importo di tale fattura, come può essere recuperato il maggior versamento?

 

Come specificato dall’Agenzia nella Risposta 18.12.2018, n. 111, esaminando il caso di una società controllata direttamente da un Ente pubblico non economico, rientrante nell’ambito soggettivo di applicazione dello split payment di cui all’art. 17-ter, DPR n. 633/72, tale meccanismo rappresenta una “misura antifrode” e “non fa venire meno in capo al fornitore la qualifica di debitore dell’imposta in relazione all’operazione effettuata nei confronti della PA e Società”. Nella fattura relativa ad operazioni riconducibili all’ambito applicativo del meccanismo in esame i fornitori devono riportare l’indicazione “scissione dei pagamenti” o “split payment”. La stessa Agenzia evidenzia che:

- nel caso in cui la fattura non contenga la predetta indicazione, è applicabile la sanzione ex art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 (da € 1.000 a € 8.000);

- in relazione all’IVA indicata in fattura la “PA e Società” sono responsabili del relativo versamento all’Erario.

L’Agenzia conclude specificando che “ove il fornitore abbia emesso fattura ritenendo, erroneamente, che per la stessa non trovasse applicazione il meccanismo della scissione dei pagamenti lo stesso dovrà procedere ad emettere apposita nota di variazione ex art. 26, terzo comma, del Dpr n. 633 del 1972 e l'’missione di un nuovo documento contabile recante l'indicazione «scissione dei pagamenti»”. In caso di mancata “attivazione” del cedente / prestatore, in capo alla “PA e Società” acquirente / committente scatta l’obbligo di regolarizzazione dell’operazione ai sensi dell’art. 6, commi 8, lett. b) e 9, D.Lgs. n. 471/97.

Fattura elettronica con reverse charge e applicazione imposta di bollo

Con riferimento all’obbligo di emissione della fattura elettronica si chiede se per le operazionisenza indicazione dell’IVA in quanto assoggettate a reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. ater),DPR n. 633/72 deve essere assolta l’imposta di bollo (€ 2 per importi superiori a € 77,47).

 La risposta è negativa. Infatti come disposto dall’art. 6 della Tabella B allegata al DPR 642/72, l’IVA e l’imposta di bollo sono tra loro alternative. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 29.12.2006, n. 37/E ha precisato che le fatture emesse (senza indicazione dell’IVA) con applicazione del reverse charge, “essendo riferite ad operazioni soggette ad imposta, anche se con il particolare meccanismo della inversione contabile, sono esenti dall’imposta di bollo, inapplicazione del criterio di alternatività”.

Condominio e ricezione fatture elettroniche

Un condominio, in possesso del solo codice fiscale, deve comunicare ai propri fornitori il codice destinatario per poter ricevere le fatture elettroniche?

Il condominio, non essendo titolare di partita IVA, va considerato quale “soggetto privato” e pertanto il cedente / prestatore tenuto ad emettere la fattura elettronica nei confronti dello stesso deve: − indicare il codice fiscale del condominio nel campo destinato all’identificativo fiscale dell’acquirente / committente; − riportare quale “Codice destinatario” il codice convenzionale “0000000”; − inviare la fattura tramite SdI; − consegnare al condominio, in formato cartaceo, una copia della fattura elettronica trasmessa. Il condominio può “rifiutare” la copia cartacea e scaricare la fattura elettronica dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. In tal caso, considerate le modifiche apportate dall’Agenzia al Provvedimento che fissa le “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche …” per il rispetto della Normativa Privacy: ­ fino al 2.7.2019 i dati delle fatture elettroniche saranno consultabili a richiesta dagli interessati (acquirente / committente, cedente / prestatore ovvero intermediario abilitato delegato); ­ successivamente, i dati completi saranno consultabili / acquisibili dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate soltanto previa “Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” tramite l’apposita funzione (a disposizione a decorrere dal 3.5.2019). I soggetti che non aderiranno a tale servizio, tramite la citata area riservata potranno consultare i dati delle fatture senza le informazioni relative a natura, qualità e quantità dei beni / servizi fatturati. Il condominio può comunque scegliere di fornire un indirizzo PEC o un Codice destinatario ai propri fornitori per il recapito della fattura elettronica, ad esempio, presso l’amministratore

Ditta individuale con collaboratore familiare e adozione regime forfetario

Una ditta individuale con collaboratore familiare, che rispetta i requisiti previsti dalla Finanziaria 2019, può applicare dal 2019 il regime forfetario?

La risposta è positiva. In particolare, per tale fattispecie come precisato dall’art. 1, comma 64, Finanziaria 2015 e confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E, in presenza di imprese familiari ex art. 5, comma 4, TUIR l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote spettanti ai collaboratori / familiari, è dovuta dell’imprenditore individuale.

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