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ELDAT Risponde

DETRAZIONE IRPEF ALIMENTI AI FINI MEDICI 2019

Un contribuente ha acquistato nel corso del 2019 alcuni prodotti alimentari qualificabili come alimenti ai fini medici speciali.
Si chiede se le spese afferenti gli stessi possano essere detratte nel mod. REDDITI 2020 PF.

 

Con la modifica dell’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR ad opera dell’art. 5-quinquies, comma 1, DL n. 148/2017, è stata introdotta la detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute per l’acquisto di alimenti ai fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7, DM 8.6.2001, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti. Posto che il citato art. 5-quinquies prevede espressamente che la suddetta disposizione è applicabile limitatamente al 2017 e 2018 e che la stessa non è stata oggetto di proroga, dal 2019 le spese in esame non possono usufruire della detrazione in esame.

CONTRIBUENTE EX MINIMO E ADOZIONE FORFETTARIO NEL 2020

Per un contribuente in regime dei minimi il 2019 rappresenta l’ultimo anno di adozione di tale regime agevolato (in tale anno compie infatti 35 anni). Dal 2020 può applicare il regime forfetario prevedendo di conseguire un ammontare di compensi superiore a € 30.000 ma non a € 65.000 (limite previsto per l’adozione del regime forfetario)? Inoltre per il superamento del limite di € 30.000 sono applicabili delle specifiche sanzioni?

 

Il regime forfetario può essere applicato nel 2020 anche dai contribuenti già in attività che per il 2019 hanno conseguito un ammontare di compensi non superiore a € 65.000 e sempreché non si verifichi una delle cause di esclusione di cui all’art. 1, comma 57, Finanziaria 2015. Pertanto il contribuente in esame potrà applicare nel 2020 il regime forfetario, considerato che le cause di esclusione previste per il regime forfetario sono simili a quelle stabilite per il regime dei minimi e
dunque si presuppongono rispettate.
Il conseguimento nel 2019 di un ammontare di compensi (incassati) superiore a € 30.000 ma non a € 45.000 non è sanzionato, ma comporta la decadenza dal regime dei minimi dall’anno successivo (peraltro, nel caso di specie la fuoriuscita dal regime si verifica comunque per il raggiungimento del limite di età). Il superamento del limite di € 45.000 comporta la decadenza dal regime dei minimi già dal 2019.
Tuttavia si dovrebbe ritenere che per il 2019 il contribuente possa comunque applicare il regime forfetario, ancorché l’art. 1, comma 111, Finanziaria 2008 preveda che la cessazione a causa del superamento del limite dei compensi di oltre il 50% comporta l’applicazione del regime ordinario per i successivi 3 anni.

DETRAZIONE IRPEF LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO

Un soggetto ha in essere un contratto di locazione dell’appartamento nel quale risiede a canone concordato. Per poter usufruire della specifica detrazione IRPEF è necessario possedere l’attestazione di conformità del contratto all’accordo locale?

 

Per i contratti a canone concordato “non assistiti”, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali, è necessario, come prescritto dal DM 16.1.2017, che almeno un’organizzazione firmataria dell’accordo territoriale attesti la conformità del contratto, stipulato autonomamente tra le parti, rispetto a quanto previsto dall’accordo territoriale di riferimento. L’obbligo di disporre dell’attestazione in esame, così come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 20.4.2018, n. 31/E, non è necessaria per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del citato Decreto (ossia, prima del 15.3.2017) ovvero anche successivamente, laddove non risultino stipulati accordi territoriali che abbiano recepito le previsioni del citato Decreto

CONTRIBUENTE FORFETTARIO E DEDUCIBILITA' RISCATTO LAUREA

Un professionista in regime forfetario dal 2016 intende riscattare il periodo di laurea. La somma richiesta verrà pagata a rate. È possibile dedurre tali contributi nel quadro LM sommandoli al contributo soggettivo pagato nell’anno.

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 64, Legge n. 190/2014, dal reddito forfetario sono deducibili i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge (“obbligatori”). Pertanto, i contribuenti che adottano il regime forfetario possono includere, quali “componenti negativi” di reddito, quanto pagato a titolo di contributi previdenziali obbligatori. A tal fine nel quadro LM del mod. REDDITI è previsto uno specifico rigo nel quale indicare le predette somme (rigo LM7). Nel caso di specie, il versamento dei contributi per il riscatto degli anni di laurea è effettuato su base volontaria (non sono “obbligatori”). Di conseguenza, non possono essere dedotti.

BONUS MOBILI E COMUNICAZIONE ENEA

Nel 2018 sono state sostenute spese di ristrutturazione di un immobile abitativo entro il limite previsto di € 96.000. A fine dicembre, per lo stesso immobile, sono stati acquistati alcuni elettrodomestici per un importo totale di circa € 3.000. Per tale ulteriore spesa deve (doveva) essere inviata all’ENEA l’apposita comunicazione?

 

Considerato che nel corso del 2018 sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione, il contribuente può usufruire del c.d. “bonus mobili e grandi elettrodomestici” consistente nella detrazione IRPEF pari al 50% delle spese (massimo € 10.000) relative all’acquisto di grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore a A+ (A per i forni) da destinare all’arredo dell’immobile ristrutturato. Come previsto dall’art. 1, comma 3, Finanziaria 2018, in caso di fruizione della citata detrazione per l’acquisto dei predetti elettrodomestici, a decorrere dal 2018 è richiesto l’invio telematico all’ENEA delle informazioni relative agli stessi (“nuova” comunicazione ENEA). Considerata la data di messa a disposizione del relativo portale sul sito Internet dell’ENEA, per le spese 2018 tale comunicazione doveva essere trasmessa entro l’1.4.2019. Va tuttavia evidenziato che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 18.4.2019, n. 46/E e successivamente ribadito nella Circolare 31.5.2019, n. 13/E, “la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto alla detrazione”.

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