Come ribadito dall'agenzia delle Entrate, con la circolare 13/E/2019, è possibile fruire del beneficio fiscale anche per le spese sanitarie rimborsate (che, quindi, si considerano rimaste a carico del contribuente) qualora i contributi e premi versati non abbiano determinato alcun beneficio fiscale in termini di detrazione d'imposta o di esclusione dal reddito.
In particolare, si considerano rimaste a carico le spese sanitarie rimborsate o direttamente sostenute da assicurazioni:
● per effetto di premi di assicurazioni sanitarie (per i quali non spetta alcun beneficio a detrazione), versati dal contribuente;
● a fronte di premi per assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o pagati dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente, (che hanno concorso alla formazione del reddito). Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla lettura del sopra citato documento di prassi.