Per effettuare la vendita online occorre emettere regolare emissione di scontrino fiscale ed invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate?
La vendita on line, altresì definita commercio elettronico “indiretto”, è ai fini IVA da considerarsi a tutti gli effetti come una cessione di beni.
Innanzi tutto ricordiamo la definizione di commercio elettronico indiretto: si tratta di una transazione che viene conclusa per mezzo di internet, cui però segue la consegna materiale del bene all’acquirente. Quando si è in presenza di commercio elettronico indiretto, si rende applicabile la disciplina IVA delle vendite a distanza, operazioni non soggette al rilascio dello scontrino fiscale, così come specificato dal DPR n. 696/1996.
Con il DM 10 maggio 2019 è stato stabilito per quali soggetti valga l’esonero da e-corrispettivo. Tale esonero si fonda sull’assunto che le operazioni già esonerate da emissione di scontrino prima dell’introduzione dello scontrino elettronico verranno mantenuti (salvo nuove disposizioni future) anche in ambito di documento commerciale.
Tra queste operazioni troviamo, appunto, le vendite effettuate per corrispondenza/e-commerce indiretto. La normativa relativa alle vendite a distanza o per corrispondenza, applicabile anche in ambito di e-commerce, stabilisce l’esonero dall’emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale.
Pertanto, le cessioni poste in essere tramite e-commerce non devono essere accompagnate da scontrino fiscale (o documento commerciale).
Un soggetto esercente un'attività di lavoro autonomo con iscrizione alla Gestione separata INPS non ha potuto beneficiare del bonus di € 600 in quanto titolare di pensione diretta.
Lo stesso ora può richiedere il contributo a fondo perduto in presenza di una riduzione del fatturato di aprile 2020 rispetto a quello di aprile 2019?
Come disposto dall'art. 25, comma 2, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia". In merito va evidenziato che:
Tenendo presente quanto sopra esposto, nel caso di specie il lavoratore autonomo "escluso" dall'indennità erogata dall'INPS (€ 600) può richiedere il contributo a fondo perduto erogato dall'Agenzia delle Entrate (verificando il rispetto del limite dei ricavi 2019 e della riduzione del fatturato del mese di aprile 2020 rispetto a quello del mese di aprile 2019).
Il rappresentante che fattura le proprie competenze con cadenza trimestrale avrà diritto al contributo a fondo perduto? Ad esempio, nell’anno 2019 è stata emessa fattura in data 30 giugno 2019 per le provvigioni maturate nei mesi di aprile, maggio e giugno. Anche per il 2020, verrà emessa fattura entro il 30 giugno per le competenze del secondo trimestre 2020. Come deve essere calcolato il requisito della diminuzione del fatturato del mese di aprile 2020 rispetto a quello del mese di aprile 2019?
Si premette che da un punto di vista soggettivo, i rappresentanti così come gli agenti iscritti alla contribuzione Enasarco rientrano tra i soggetti ammessi al beneficio del contributo a Fondo Perduto di cui all’art. 25 del Dl 19 maggio 2020, n. 34, in quanto gli stessi non sono inquadrabili nella categoria dei professionisti ma tra i soggetti esercenti attività di impresa. Al contrario, la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 25, comma 2, è volta ad escludere i “professionisti”, sia ordinistici, sia quelli senza ordine di appartenenza e, pertanto, iscritti alla Gestione Separata INPS.
Da un punto di vista IVA, le prestazioni effettuate dai rappresentanti costituiscono prestazioni verso corrispettivo dipendenti da un contratto di agenzia nei confronti del preponente e, in quanto tali, rilevanti ai sensi dell'art. 3, co. 1, del DPR 633/72.
Pertanto, a norma del successivo art. 6, commi 3 e 4, i servizi si considerano effettuati:
a nulla rilevando il momento di “maturazione” delle provvigioni pattuite. Infatti, non bisogna confondere i principi applicabili ai fini IVA con quanto disposto ai fini della contribuzione Enasarco: in particolare, i contributi Enasarco da corrispondere trimestralmente devono essere calcolati sulle provvigioni maturate dall’agente nel predetto periodo, ancorché non pagate. Pertanto, il riferimento trimestrale va considerato per competenza (trimestre di maturazione delle provvigioni), essendo ininfluente il momento di pagamento.
Tornando al caso in esame, assumendo che non vi siano altre fatture emesse nei mesi di aprile 2020 e di aprile 2019 (secondo i criteri di inclusione ed esclusione forniti dall’Agenzia delle Entrate con Circ. 15/E/2020), considerato che dalla formulazione del quesito si può desumere che il soggetto abbia iniziato la propria attività in data antecedente all’1 gennaio 2019, il contributo al fondo perduto sarà precluso in assenza del requisito del calo del fatturato (per entrambi i mesi di raffronto, il valore sarebbe pari a zero).
Come ribadito dall'agenzia delle Entrate, con la circolare 13/E/2019, è possibile fruire del beneficio fiscale anche per le spese sanitarie rimborsate (che, quindi, si considerano rimaste a carico del contribuente) qualora i contributi e premi versati non abbiano determinato alcun beneficio fiscale in termini di detrazione d'imposta o di esclusione dal reddito.
In particolare, si considerano rimaste a carico le spese sanitarie rimborsate o direttamente sostenute da assicurazioni:
● per effetto di premi di assicurazioni sanitarie (per i quali non spetta alcun beneficio a detrazione), versati dal contribuente;
● a fronte di premi per assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o pagati dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente, (che hanno concorso alla formazione del reddito). Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla lettura del sopra citato documento di prassi.
Si chiede se il recente c.d. "Decreto Rilancio" abbia differito anche il versamento dell'IVA annuale in scadenza il 16.3.2020 differito al 16.4.2020 da parte del c.d. "Decreto Liquidità".
Con riferimento ai versamenti scaduti il 16.3.2020, il Legislatore è intervenuto con le seguenti disposizioni:
Il DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio":