8 marzo 2022
DOMANDA
Una srl ha acquistato il 20.11.2021 un bene strumentale nuovo “Industria 4.0” rientrante nella Tabella A, Finanziaria 2017, la cui interconnessione è intervenuta a dicembre 2021.
Per tale bene spetta un credito d'imposta pari a € 6.300. Non avendo utilizzato in compensazione nel 2021 la quota del credito d'imposta maturata per tale anno (2.100), nel 2022 la società può utilizzare 2 quote, ossia quella del 2021 e quella del 2022? In caso di risposta affermativa, quale anno di riferimento va riportato nel mod. F24 in corrispondenza di ciascuna quota utilizzata?
Per tale bene spetta un credito d'imposta pari a € 6.300. Non avendo utilizzato in compensazione nel 2021 la quota del credito d'imposta maturata per tale anno (2.100), nel 2022 la società può utilizzare 2 quote, ossia quella del 2021 e quella del 2022? In caso di risposta affermativa, quale anno di riferimento va riportato nel mod. F24 in corrispondenza di ciascuna quota utilizzata?
RISPOSTA
Il credito d'imposta riconosciuto dalla Legge n. 178/2020 con riferimento agli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2022 (30.6.2023 qualora entro il 31.12.2022 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione), se ha ad oggetto beni materiali “Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) può essere utilizzato in compensazione nel mod. F24 in 3 quote di pari importo a decorrere dall'anno di interconnessione.
Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 23.7.2021, n. 9/E , nel caso in cui la quota annuale / parte di essa non sia utilizzata, l'ammontare residuo può essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall'anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, incrementando la quota fruibile a partire dal medesimo anno.
Nel caso di specie, pertanto, la quota pari ad 1/3 del credito, non utilizzata nel 2021, può essere usufruita nel 2022. Di conseguenza nel 2022 risulta possibile compensare nel mod. F24 un importo pari a € 4.200 (2.100 quota spettante per il 2021 + 2.100 quota spettante per il 2022). Nel mod. F24 va indicato il codice tributo “6936” riportando sempre “2021” quale anno di riferimento, ossia l'anno in cui è intervenuta l'interconnessione.
Come evidenziato dall'
Nel caso di specie, pertanto, la quota pari ad 1/3 del credito, non utilizzata nel 2021, può essere usufruita nel 2022. Di conseguenza nel 2022 risulta possibile compensare nel mod. F24 un importo pari a € 4.200 (2.100 quota spettante per il 2021 + 2.100 quota spettante per il 2022). Nel mod. F24 va indicato il codice tributo “6936” riportando sempre “2021” quale anno di riferimento, ossia l'anno in cui è intervenuta l'interconnessione.