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CONTRIBUTO FONDO PERDUTO - AGENTI DI COMMERCIO

Il rappresentante che fattura le proprie competenze con cadenza trimestrale avrà diritto al contributo a fondo perduto? Ad esempio, nell’anno 2019 è stata emessa fattura in data 30 giugno 2019 per le provvigioni maturate nei mesi di aprile, maggio e giugno. Anche per il 2020, verrà emessa fattura entro il 30 giugno per le competenze del secondo trimestre 2020. Come deve essere calcolato il requisito della diminuzione del fatturato del mese di aprile 2020 rispetto a quello del mese di aprile 2019?

 

 

Si premette che da un punto di vista soggettivo, i rappresentanti così come gli agenti iscritti alla contribuzione Enasarco rientrano tra i soggetti ammessi al beneficio del contributo a Fondo Perduto di cui all’art. 25 del Dl 19 maggio 2020, n. 34, in quanto gli stessi non sono inquadrabili nella categoria dei professionisti ma tra i soggetti esercenti attività di impresa. Al contrario, la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 25, comma 2, è volta ad escludere i “professionisti”, sia ordinistici, sia quelli senza ordine di appartenenza e, pertanto, iscritti alla Gestione Separata INPS.

Da un punto di vista IVA, le prestazioni effettuate dai rappresentanti costituiscono prestazioni verso corrispettivo dipendenti da un contratto di agenzia nei confronti del preponente e, in quanto tali, rilevanti ai sensi dell'art. 3, co. 1, del DPR 633/72.

Pertanto, a norma del successivo art. 6, commi 3 e 4, i servizi si considerano effettuati:

  • al momento del pagamento del corrispettivo (regola generale);
  • al momento di emissione anticipata della fattura, da parte dell'agente o rappresentante;
  • al pagamento di un acconto sulle provvigioni pattuite,


a nulla rilevando il momento di “maturazione” delle provvigioni pattuite. Infatti, non bisogna confondere i principi applicabili ai fini IVA con quanto disposto ai fini della contribuzione Enasarco: in particolare, i contributi Enasarco da corrispondere trimestralmente devono essere calcolati sulle provvigioni maturate dall’agente nel predetto periodo, ancorché non pagate. Pertanto, il riferimento trimestrale va considerato per competenza (trimestre di maturazione delle provvigioni), essendo ininfluente il momento di pagamento.

Tornando al caso in esame, assumendo che non vi siano altre fatture emesse nei mesi di aprile 2020 e di aprile 2019 (secondo i criteri di inclusione ed esclusione forniti dall’Agenzia delle Entrate con Circ. 15/E/2020), considerato che dalla formulazione del quesito si può desumere che il soggetto abbia iniziato la propria attività in data antecedente all’1 gennaio 2019, il contributo al fondo perduto sarà precluso in assenza del requisito del calo del fatturato (per entrambi i mesi di raffronto, il valore sarebbe pari a zero).

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