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Attestazione di congruità delle spese e visto di conformità

1 agosto 2022 Ecobonus 110

 

DOMANDA 

Per portare in detrazione in dichiarazione dei redditi le spese per recupero edilizio, per riqualificazione energetica, per bonus facciate e spese 110% è necessario avere un'attestazione di congruità delle spese? Occorre anche il visto di conformità?


RISPOSTA 

Qualora il contribuente intenda fruire direttamente della detrazione nella dichiarazione dei redditi, l'attestazione di congruità delle spese è richiesta:
  • per interventi che comportano un risparmio energetico, ossia:
    • interventi ecobonus e superecobonus;
    • interventi bonus facciate con incidenza termica o che interessano più del 10% dell'intonaco dell'edificio;
  • per interventi di supersismabonus.
Con riguardo ai cd. “Bonus minori”, (ad esempio recupero edilizio), tale attestazione non è richiesta in caso di fruizione dell'agevolazione direttamente in detrazione.
In relazione al visto di conformità, in caso di detrazione in dichiarazione dei redditi è necessario solo per interventi agevolabili con la maxidetrazione 110%, mentre per gli altri bonus edilizi non è richiesto.

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