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Aliquote IRPEF

Aliquote IRPEF - Servizi amministrativi e fiscali

 

Ai sensi dell'art. 11 co. 1 del TUIR, nella versione anteriore alle modifiche apportate dalla L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), fino al periodo d'imposta 2021, le aliquote IRPEF sono cinque.

Scaglioni di reddito Aliquota IRPEF
Fino a 15.000 euro 23%
Oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro 27%
Oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro 38%
Oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro 41%
Oltre 75.000 euro 43%

 

 

Se la base imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili) è pari a 100.000 euro, l'IRPEF lorda dovuta ammonta a 36.170 euro, data dalla sommatoria di:
  • 3.450 euro, per il primo scaglione (15.000 × 23%);
  • 3.510 euro, per il secondo scaglione (13.000 × 27%);
  • 10.260 euro, per il terzo scaglione (27.000 × 38%);
  • 8.200 euro, per il quarto scaglione (20.000 × 41%);
  • 10.750 euro, per il quinto scaglione (25.000 × 43%)

Aliquote IRPEF in vigore dall'1.1.2022

A decorrere dall'1.1.2022, per effetto dell'intervento della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), le aliquote IRPEF sono quattro.

 

 

 

 

 
Scaglioni di reddito Aliquota IRPEF
Fino a 15.000 euro 23%
Oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro 25%
Oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro 35%
Oltre 50.000 euro 43%

 

Se la base imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili) è pari a 100.000 euro, l'IRPEF lorda dovuta ammonta a 35.900 euro, data dalla sommatoria di:
  • 3.450 euro, per il primo scaglione (15.000 × 23%);
  • 3.250 euro, per il secondo scaglione (13.000 × 25%);
  • 7.700 euro, per il terzo scaglione (22.000 × 35%);
  • 21.500 euro, per il quarto scaglione (50.000 × 43%)

Decorrenza delle nuove disposizioni

I nuovi scaglioni di reddito sono applicabili a decorrere dal periodo d'imposta 2022 (modello 730/2023 e REDDITI PF 2023). Per il periodo d'imposta 2021 (modello 730/2022 e REDDITI PF 2022), pertanto, restano applicabili le precedenti disposizioni. 

Addizionale regionale IRPEF

L'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è composta da due parti:

  • un'aliquota "di base", che dall'anno d'imposta 2011 è pari all'1,23% (l'aliquota dell'1,23% si applica anche alle Regioni a statuto speciale - Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna - ed alle Province autonome di Trento e Bolzano);
  • un eventuale incremento o diminuzione di tale aliquota, deliberato dalla singola Regione o Provincia autonoma.

La disciplina dell'addizionale regionale all'IRPEF è stata integrata dall'art. 6 del DLgs. 68/2011 e dall'art. 28 co. 2 del DL 201/2011, stabilendo che le Regioni e le Province autonome possono aumentare o diminuire l'aliquota base.
La maggiorazione dell'aliquota "di base" non può essere superiore:

  • allo 0,5%, per gli anni 2012 e 2013;
  • all'1,1%, per l'anno 2014;
  • al 2,1%, a decorrere dall'anno 2015.

La maggiorazione oltre i 0,5 punti percentuali non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione dei redditi IRPEF di cui all'art. 11 del TUIR.

Addizionale comunale IRPEF

I Comuni possono deliberare un'addizionale IRPEF fino alla misura massima dello 0,8% (un'eccezione è rappresentata per il Comune di Roma che può incrementare l'addizionale comunale fino allo 0,9%).
I Comuni sede di capoluogo di città metropolitana con un disavanzo pro-capite superiore a 700 euro (es. Torino, Reggio Calabria e Palermo), ai sensi dell'art. 1 co. 567-580 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), possono incrementare l'addizionale comunale all'IRPEF anche in misura superiore al limite massimo dello 0,8%, al fine di assicurare risorse proprie da destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari, nell'ambito di un apposito Accordo con il Governo per il riconoscimento di un contributo, per gli anni 2022-2042. 

Aumento "automatico" dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF

L'art. 2 co. 66 - 98 della L. 191/2009 ha recepito, a livello normativo, il contenuto del "Patto per la salute" per gli anni 2010-2012, approvato con il provvedimento del 3.12.2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Mediante le suddette disposizioni è stata ulteriormente modificata e integrata la disciplina relativa all'aumento automatico dell'IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF nelle Regioni che presentino disavanzi di gestione del Servizio sanitario, già prevista dall'art. 1 co. 174 e 175 della L. 311/2004 (Finanziaria 2005) e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare, l'art. 2 co. 86 della L. 191/2009 stabilisce che l'accertamento del mancato raggiungimento annuale degli obiettivi del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario comporta l'incremento automatico, rispetto al livello delle aliquote vigenti, di:

  • 0,15 punti percentuali dell'IRAP;
  • 0,30 punti percentuali dell'addizionale regionale IRPEF.

Aumenti dei tributi locali e delle addizionali

Dall'anno 2019, non è più in vigore la disposizione che prevedeva il c.d. "blocco" degli aumenti dei tributi locali e delle addizionali (l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali attribuite alle Regioni ed agli enti locali, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, è stata sospesa dalla legge di bilancio 2018 per l'anno 2018, dal co. 42 dell'art. 1 della L. 232/2016 per l'anno 2017 e dall'art. 1 co. 26 della L. 208/2015 per l'anno 2016).

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