Ai sensi dell'art. 11 co. 1 del TUIR, nella versione anteriore alle modifiche apportate dalla L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), fino al periodo d'imposta 2021, le aliquote IRPEF sono cinque.
Scaglioni di reddito | Aliquota IRPEF |
Fino a 15.000 euro | 23% |
Oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro | 27% |
Oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro | 38% |
Oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro | 41% |
Oltre 75.000 euro | 43% |
- 3.450 euro, per il primo scaglione (15.000 × 23%);
- 3.510 euro, per il secondo scaglione (13.000 × 27%);
- 10.260 euro, per il terzo scaglione (27.000 × 38%);
- 8.200 euro, per il quarto scaglione (20.000 × 41%);
- 10.750 euro, per il quinto scaglione (25.000 × 43%)
Aliquote IRPEF in vigore dall'1.1.2022
A decorrere dall'1.1.2022, per effetto dell'intervento della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), le aliquote IRPEF sono quattro.
Scaglioni di reddito | Aliquota IRPEF |
Fino a 15.000 euro | 23% |
Oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro | 25% |
Oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro | 35% |
Oltre 50.000 euro | 43% |
- 3.450 euro, per il primo scaglione (15.000 × 23%);
- 3.250 euro, per il secondo scaglione (13.000 × 25%);
- 7.700 euro, per il terzo scaglione (22.000 × 35%);
- 21.500 euro, per il quarto scaglione (50.000 × 43%)
Decorrenza delle nuove disposizioni
I nuovi scaglioni di reddito sono applicabili a decorrere dal periodo d'imposta 2022 (modello 730/2023 e REDDITI PF 2023). Per il periodo d'imposta 2021 (modello 730/2022 e REDDITI PF 2022), pertanto, restano applicabili le precedenti disposizioni.
Addizionale regionale IRPEF
L'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è composta da due parti:
- un'aliquota "di base", che dall'anno d'imposta 2011 è pari all'1,23% (l'aliquota dell'1,23% si applica anche alle Regioni a statuto speciale - Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna - ed alle Province autonome di Trento e Bolzano);
- un eventuale incremento o diminuzione di tale aliquota, deliberato dalla singola Regione o Provincia autonoma.
La disciplina dell'addizionale regionale all'IRPEF è stata integrata dall'art. 6 del DLgs. 68/2011 e dall'art. 28 co. 2 del DL 201/2011, stabilendo che le Regioni e le Province autonome possono aumentare o diminuire l'aliquota base.
La maggiorazione dell'aliquota "di base" non può essere superiore:
- allo 0,5%, per gli anni 2012 e 2013;
- all'1,1%, per l'anno 2014;
- al 2,1%, a decorrere dall'anno 2015.
La maggiorazione oltre i 0,5 punti percentuali non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione dei redditi IRPEF di cui all'art. 11 del TUIR.
Addizionale comunale IRPEF
I Comuni possono deliberare un'addizionale IRPEF fino alla misura massima dello 0,8% (un'eccezione è rappresentata per il Comune di Roma che può incrementare l'addizionale comunale fino allo 0,9%).
I Comuni sede di capoluogo di città metropolitana con un disavanzo pro-capite superiore a 700 euro (es. Torino, Reggio Calabria e Palermo), ai sensi dell'art. 1 co. 567-580 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), possono incrementare l'addizionale comunale all'IRPEF anche in misura superiore al limite massimo dello 0,8%, al fine di assicurare risorse proprie da destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari, nell'ambito di un apposito Accordo con il Governo per il riconoscimento di un contributo, per gli anni 2022-2042.
Aumento "automatico" dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF
L'art. 2 co. 66 - 98 della L. 191/2009 ha recepito, a livello normativo, il contenuto del "Patto per la salute" per gli anni 2010-2012, approvato con il provvedimento del 3.12.2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Mediante le suddette disposizioni è stata ulteriormente modificata e integrata la disciplina relativa all'aumento automatico dell'IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF nelle Regioni che presentino disavanzi di gestione del Servizio sanitario, già prevista dall'art. 1 co. 174 e 175 della L. 311/2004 (Finanziaria 2005) e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare, l'art. 2 co. 86 della L. 191/2009 stabilisce che l'accertamento del mancato raggiungimento annuale degli obiettivi del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario comporta l'incremento automatico, rispetto al livello delle aliquote vigenti, di:
- 0,15 punti percentuali dell'IRAP;
- 0,30 punti percentuali dell'addizionale regionale IRPEF.
Aumenti dei tributi locali e delle addizionali
Dall'anno 2019, non è più in vigore la disposizione che prevedeva il c.d. "blocco" degli aumenti dei tributi locali e delle addizionali (l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali attribuite alle Regioni ed agli enti locali, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, è stata sospesa dalla legge di bilancio 2018 per l'anno 2018, dal co. 42 dell'art. 1 della L. 232/2016 per l'anno 2017 e dall'art. 1 co. 26 della L. 208/2015 per l'anno 2016).